Sez. 5, Sentenza n. 19599 del 07/10/2005 (Rv. 584500 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Omesso versamento di IVA - Sanzioni conseguenti - Definizione amministrativa - Disciplina applicabile - Art. 52, terzo, comma, della legge n. 413 del 1991 - Disciplina di cui al successivo art. 62 bis - Differenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e per la definizione delle sanzioni conseguenti all'omesso versamento dell'IVA, deve escludersi che l'art. 62 bis, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - introdotto con l'art. 5, sesto comma, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - impedisca al contribuente di avvalersi della procedura di definizione già in precedenza stabilita, per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta, dall'art. 52, terzo comma, della stessa legge n. 413 del 1991, non essendo tale esclusione prevista espressamente dalle norme richiamate, né potendo essere da questa implicitamente desunta, essendo differenti le condizioni e le modalità a cui la definizione delle sanzioni è subordinata nelle due diverse ipotesi. Infatti, mentre la "ratio" dell'art. 62 bis è quella di facilitare, attraverso il riconoscimento al contribuente del beneficio della mancata applicazione delle sanzioni, il recupero da parte dell'erario delle imposte dovute e non versate, la procedura di cui all'art. 52, terzo comma, consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare almeno in parte, in via di definizione amministrativa, le sanzioni non ancora riscosse, fermo restando il credito della stessa Amministrazione per le imposte dovute dal contribuente e non versate.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52 com. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis com. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 5 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)