Sez. 5, Sentenza n. 7168 del 16/05/2002 (Rv. 554482 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Notifica di cartella esattoriale per IVA dichiarata e non versata - Esenzione dal pagamento degli interessi di mora ex art. 52 della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione integrativa ex art. 62 bis della legge medesima - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, nel caso di notificazione di cartella esattoriale per la riscossione dell'IVA dichiarata e non versata, non è applicabile, ai fini dell'esenzione dal pagamento degli interessi di mora, l'art. 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non essendosi mai realizzato il presupposto della pendenza di una lite, cui l'art. 44 della legge medesima subordina la definizione della controversia, mediante dichiarazione integrativa ex art. 49, e l'esenzione da sanzioni ed interessi di mora ai sensi del citato art. 52. La fattispecie rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 62 bis della stessa legge n. 413, il quale, in deroga alle norme ordinarie, esonera dalle sanzioni il contribuente che abbia presentato la dichiarazione integrativa ivi prevista e lo sottopone al vincolo di pagare gli interessi nella misura stabilita.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)