Sez. L - , Ordinanza n. 23414 del 06/10/2017 (Rv. 645882 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Ente Minerario Siciliano - Rapporti lavoro - Indennità per anticipata risoluzione del rapporto - Onere contributivo - Obbligo della Regione - Configurabilità.
SICILIA - MINIERE - IN GENERE
In tema di indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 l.r. Sicilia n. 42 del 1975, l'assunzione del relativo onere contributivo da parte della Regione - cui è subentrata la società Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane (R.E.S.A.I.S.) p.a. - è prevista dall'art. 4 della medesima legge regionale come obbligazione ulteriore e distinta rispetto alla corresponsione dell'indennità stessa.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 4, Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)