Sez. L, Sentenza n. 898 del 17/01/2011 (Rv. 616108 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Ente Minerario Siciliano - Rapporti lavoro - Indennità per anticipata risoluzione del rapporto - Natura assistenziale - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale del diritto all'indennità - Configurabilità - Prescrizione del diritto ai singoli ratei - Termine quinquennale - Applicabilità.
SICILIA - MINIERE - IN GENERE
L'indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi dell'art. 6 legge Reg. Sicilia n. 42 del 1975, è prevista, nell'ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale. Pertanto, il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni. Infatti, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)