Sez. L - , Ordinanza n. 3184 del 04/02/2019 (Rv. 652866 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Ente Minerario Siciliano - Rapporti di lavoro - Indennità per anticipata risoluzione del rapporto - Onere contributivo - Natura convenzionale - Esclusione - Conseguenze.
SICILIA - MINIERE - IN GENERE
La contribuzione relativa all'indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975, posta dall'art. 4 della medesima legge a carico della Regione - alla quale è subentrata la società Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane (R.E.S.A.I.S.) p.a. - costituendo contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115 com. 3, Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 4, Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)