Sez. 5, Sentenza n. 9410 del 26/06/1985 Ud. (dep. 21/10/1985) Rv. 170789 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - MODALITÀ DI COMMISSIONE - INIEZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - REATO DI LESIONI VOLONTARIE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTO - MORTE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - RAVVISABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - IN GENERE - MODALITÀ DI COMMISSIONE - INIEZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - REATO DI LESIONI VOLONTARIE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTO - MORTE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - RAVVISABILITÀ.*
Il delitto, di cui all'art. 582 cod. pen., può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezioni in quanto lo stupefacente stesso, così iniettato, provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico. Ne consegue che deve rispondere di omicidio preterintenzionale e non già di omicidio colposo colui che inietti ad una persona per via endovena dell'eroina cagionandone la morte, a nulla, peraltro, rilevando il consenso a farsi iniettare la droga.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)