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Sez. 5, Sentenza n. 2367 del 09/11/1988 Ud. (dep. 19/02/1990) Rv. 183396 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - CESSIONE - MORTE DEL CESSIONARIO A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE - REATI CONFIGURABILI NELLA CONDOTTA DEL CEDENTE.*
Stato
decisa il 1988-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183396-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - CESSIONE - MORTE DEL CESSIONARIO A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE - REATI CONFIGURABILI NELLA CONDOTTA DEL CEDENTE.*

La morte, conseguita ad assunzione di sostanza stupefacente, di consumatore di essa, comporta responsabilità del suo fornitore, anche non immediato, non solo ai sensi della legge 22 dicembre 1975 n. 685, ma anche a norma dell'art. 586 cod. pen., in quanto l'evento -morte è addebitato all'agente a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. (V mass n 174072; (V mass n 170789; (Conf mass n 181546; (Conf mass n 179930; (Conf mass n 179848; (Conf mass n 175993).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)