Sez. 2, Sentenza n. 574 del 20/01/1983 (Rv. 425347 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - CONTENUTO - NUOVI MOTIVI DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - CONTENUTO - NUOVI MOTIVI DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché la deduzione dei motivi di ricorso per Cassazione deve essere effettuata in maniera specifica, non può trovare ingresso il motivo di ricorso assolutamente indeterminato, che non indichi gli errori di attività o di giudizio nei quali si pretende essere incorsa la sentenza impugnata, senza che a tale difetto possa ovviarsi con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili. (V 1423/80, mass n 404968; (V 1211/80, mass n 404713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)