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Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 01/07/1982 (Rv. 421894 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE ANNUALE PER IL RICORSO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421894-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE ANNUALE PER IL RICORSO - DECORRENZA.*

L'applicazione delle norme del codice di rito al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale, il quale, non trovando espressa previsione o regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è proponibile direttamente a norma dell'art. 111 della Costituzione, comporta, indipendentemente dalla notificazione della pronuncia impugnata, l'inammissibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., dopo che sia decorso un anno (tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale) dalla pubblicazione della pronuncia stessa mediante deposito in segreteria. (Conf 4508/81, mass n 415221; (Conf 698/80, mass n 404129).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)