Sez. 1, Sentenza n. 4508 del 11/07/1981 (Rv. 415221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO EX ART 111 COST - NOTIFICAZIONE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO E DELLA EQUIPARABILITA DI QUESTI ADEMPIMENTI ALLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IN EXTENSO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO EX ART 111 COST - NOTIFICAZIONE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO E DELLA EQUIPARABILITA DI QUESTI ADEMPIMENTI ALLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IN EXTENSO - IRRILEVANZA.*
Il termine annuale di decadenza, fissato dall'art 327 cod proc civ, costituisce il limite temporale massimo per la proposizione della impugnazione, il quale opera 'indipendentementè dalla notificazione della pronuncia impugnata, e, quindi, non e suscettibile di superamento, nemmeno quando, alla sua scadenza, non sia ancora maturato il termine breve dalla data di detta notificazione. Pertanto, l'applicabilita del citato art 327 cod proc civ al ricorso per Cassazione, proposto, a norma dell'art 111 della Costituzione, avverso sentenza della commissione tributaria centrale, comporta che il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, ove notificato dopo un anno dalla pubblicazione di detta sentenza mediante deposito in segreteria (tenuto conto della sospensione del termine durante il periodo feriale), restando in questo caso irrilevante stabilire se non sia ancora decorso il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione o notificazione del dispositivo di quella pronuncia, e se tali adempimenti possano considerarsi equipollenti, al fine del decorso di detto termine breve, alla notificazione della decisione in extenso. (V 1321/80, mass n 404845; (V 698/80, mass n 404129; (V 3242/77, mass n 386756).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)