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Sez. 1, Sentenza n. 576 del 24/01/1980 (Rv. 403955 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEPENALIZZATE - OBBLIGO EX ART 7 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - INOSSERVANZA - VALIDA RAGIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403955-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEPENALIZZATE - OBBLIGO EX ART 7 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - INOSSERVANZA - VALIDA RAGIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La disposizione contenuta nell'art 7 della legge 3 maggio 1967, n 317 - secondo cui la violazione delle norme depenalizzate in tema di circolazione stradale deve essere contestata immediatamente, quando sia possibile, al trasgressore - deve ritenersi regolarmente osservata tutte le volte che la contestazione immediata sia stata omessa per una valida ragione, di cui venga fatta espressa menzione nel verbale notificato successivamente al trasgressore, e cioe o per la impossibilita materiale di immediata contestazione, ovvero per l'esigenza di acquisizione e di elaborazione tecnica dei dati di fatto raccolti. (nella specie, gli agenti verbalizzanti avevano dato atto che l'infrazione, consistente nell'erroneo attraversamento di un incrocio urbano regolato da semaforo, non avrebbe potuta essere accertata immediatamente, in Mancanza dei dati tecnici dei quali non si era in possesso al momento della contestazione del fatto materiale).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)