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Sez. 1, Sentenza n. 2042 del 26/02/1988 (Rv. 457914 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - OBBLIGO DELLA IMMEDIATA CONTESTAZIONE - INOSSERVANZA - VALIDA RAGIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457914-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - OBBLIGO DELLA IMMEDIATA CONTESTAZIONE - INOSSERVANZA - VALIDA RAGIONE - CONDIZIONI.*

In tema di violazioni amministrative, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6 legge 24 dicembre 1975 n. 706 e dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la contestazione della infrazione deve ritenersi osservato tutte le volte che la contestazione immediata sia stata omessa per una valida ragione, di cui venga fatta menzione nel verbale notificato successivamente al trasgressore, e cioè o per impossibilità materiale di immediata contestazione o per le esigenze di acquisizione e di elaborazione tecnica degli elementi di fatto raccolti, e la relativa decorrenza va riscontrata non con riguardo alla generica ed approssimata percezione della commissione della violazione ma con riferimento al compimento delle indagini necessarie per la prima conoscenza del fatto e la conseguente Determinazione della entità della pena pecuniaria. (Conf 576/80, mass n 403955).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)