Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 21/06/1988 (Rv. 459272 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - IMPOSSIBILITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE - IMPOSSIBILITÀ - ONERE DELLA PROVA.*
Con riguardo all'impossibilità di contestare immediatamente la infrazione ai sensi degli artt. 140 e 141 cod. della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), con il conseguente Onere di notificare l'accertamento entro il termine di novanta giorni al trasgressore, se identificato, o al proprietario dell'autoveicolo, la relativa valutazione degli organi amministrativi può risultare anche da motivazione implicita, desumibile dalle modalità del fatto addebitato (nella specie: eccesso di velocità di autoveicolo, rilevato a mezzo di apparecchi fotografici), con la conseguenza che, in Sede di giudizio di opposizione, ove il trasgressore assuma che era in concreto possibile la contestazione immediata, su di lui incombe l'Onere di allegare e provare le ragioni che suffragano tale assunto. (V 2042/88, mass n 457914; (V 56/88, mass n 456714; (V 637/87, mass n 450355; (V 115/85, mass n 438313; (V 576/80, mass n 403955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 3, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)