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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 31 maggio 1979, causa 207/78

Decisione
decisa il 1979-05-31
ECLI
ECLI:EU:C:1979:144

Epigrafe

Nel procedimento 207/78, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour du travail di Liegi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra PUBBLICO MINISTERO e 1) GILBERT EVEN, residente in Herstal, 2) OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS (ONPTS), con sede in Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 1408/71, in particolare degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 4, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

punto 1
Il sig. Gilbert Even, nato il 4 luglio 1915, cittadino francese e residente nel Belgio, fruisce in Francia dal 26 giugno 1944 della pensione militare di invalidità definitiva del 10 %, a seguito della ferita riportata il 13 maggio 1940, mentre prestava servizio militare. Al compimento del 60o anno di età, il 17 gennaio 1975, egli presentava nel Belgio domanda all'Office national des pensions pour travailleurs salariés (in prosieguo: ONPTS) onde poter fruire, con anticipo, della pensione di vecchiaia normalmente liquidata per intero all'età di 65 anni. Dato che egli era stato occupato come lavoratore subordinato nel Belgio ed in Francia, la pensione veniva calcolata mediante cumulo e ripartizione prorata in forza del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408. La pensione così liquidata è inferiore del 25 % rispetto a quella intera, di cui l'Even avrebbe potuto fruire all'età di 65 anni: questa riduzione, motivata col pensionamento anticipato (5 anni), è fondata sull'art. 5 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50. Sotto il regime di tale regio decreto, l'età normale della pensione, per i lavoratori di sesso maschile, è infatti di 65 anni. Tuttavia, l'art. 5, 1o comma, del decreto dispone che «La pensione … può essere attribuita, a scelta e a domanda dell'interessato, nel periodo di cinque anni che precede l'età normale del pensionamento; in tal caso, essa viene ridotta del 5 % per ciascun anno di anticipo». La decisione con cui si attribuisce la pensione così ridotta all'Even veniva da questo impugnata dinanzi al Tribunal du Travail di Liegi. A sostegno, l'Even invocava l'art. 3, n. 1, nel regolamento n. 1408/71, secondo il quale: «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.» Basandosi su questa disposizione, egli chiedeva di poter fruire, alla stessa stregua dei cittadini belgi, del regio decreto 27 giugno 1969, che contempla i casi in cui lo status di benemerito della Nazione dà diritto alla pensione anticipata non ri dotta. Egli si richiamava più particolarmente all'art. 1 di tale decreto a termini del quale «La riduzione contemplata … dall'art. 5, 1o comma, del regio decreto 24 ottobre 1967 … non si applica nei confronti di coloro che soddisfano una delle condizioni seguenti: 1o … 2o … 3o … 4o essere cittadino belga, avere prestato servizio effettivo nelle forze armate alleate fra il 10 maggio 1940 e l'8 maggio 1945 e fruire di una pensione militare d'invalidità, concessa da una nazione alleata per inabilità al lavoro cagionata da un evento bellico …». Dopo che il Tribunal du travail di Liegi aveva accolto tale domanda con sentenza 7 febbraio 1977, il Pubblico ministero e l'ONPTS interponevano appello — principale e, rispettivamente, incidentale — davanti alla Cour du travail di Liegi. Il Pubblico ministero e l'ONPTS sostenevano entrambi che la suddetta sentenza era in contrasto col regio decreto 27 giugno 1969, in quanto tale decreto riguarda esclusivamente i titolari dello status di benemerito della Nazione «conferito dalla legge belga», mentre nella fattispecie le qualifiche cui si richiamava l'Even gli erano state attribuite dalla Francia. L'ONPTS soggiungeva che la pensione anticipata senza riduzione è riservata ai cittadini belgi e che l'Even non era titolare di alcuno degli status menzionati dalla legge né possedeva i requisiti da questa stabiliti. Avendo preso in considerazione le summenzionate disposizioni dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, la Cour du travail di Liegi ha inoltre osservato che lo stesso regolamento precisa all'art. 4, n. 4, ch'esso non si applica «… ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze …». Si è quindi posto, a suo avviso, il problema del se, in quanto attribuisce alle varie categorie di titolari dello status di benemerito della Nazione ch'esso enumera …, la pensione di lavoratore subordinato, anticipata ma non ridotta, il cui onere finanziario viene direttamente assunto dallo Stato belga — anzichè essere sopportato, almeno in via principale, dai contributi previdenziali dei datori di lavoro e dei lavoratori — il regio decreto 27 giugno 1969 non vada considerato come un regime «di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze» o, quanto meno, come equiparabile ad un regime del genere, ai sensi dell'art. 4, n. 4, già menzionato, di guisa ch'esso esulerebbe dall'ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e, in via di conseguenza, dal principio della parità di trattamento sancito dall'art. 3, n. 1, del regolamento stesso. In considerazione del fatto che un problema del genere riguarda l'interpretazione del diritto comunitario, la Cour du travail ha deciso, con sentenza 8 settembre 1978, di sospendere il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sottoporre alla Corte le seguenti questioni: «a) Se l'art. 4, n. 4, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a norma del quale il regolamento stesso non si applica ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, vada interpretato restrittivamente nel senso che esso contempla solo una o più legislazioni, considerate nel loro complesso, che istituiscono e disciplinano uno o più regimi specifici di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, manifestamente estranei all'ambito dei regimi previdenziali esistenti, oppure estensivamente, nel senso ch'esso comprende anche talune disposizioni giuridiche particolari, come quelle contenute nel regio decreto 27 giugno 1969 che contempla i casi in cui lo status di benemerito della Nazione dà diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori subordinati anticipata e non ridotta — e segnatamente quelle di cui all'art. 1, sub 4o), del suddetto regio decreto — le quali integrano il regime pensionistico belga concernente i lavoratori subordinati, istituito e disciplinato dal regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, contemplando la concessione, a carico diretto ed esclusivo dello Stato belga, di vantaggi specialidi pensione a favore delle varie categorie di titolari dello status di benemerito della Nazione, enumerate dalle stesse disposizioni. b) Nel caso in cui la Corte di giustizia si pronunziasse per un'interpretazione restrittiva dell'art. 4, n. 4, del regolamento CEE n. 1408/71: se la stessa Corte ritenga che, conformemente alla riserva figurante nell'art. 3, n. 1, in fine, di tale regolamento, il quale sancisce il principio della parità di trattamento “fatte salve le disposizioni particolari del (presente) regolamento”, possano esservi effettivamente nel suddetto regolamento oppure nel regolamento (CEE) n. 574/72, che ne stabilisce le modalità d'attuazione, una o più disposizioni particolari le quali ostino, per quanto concerne la materia delle pensioni di cui trattasi, all'applicazione del principio secondo cui “le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del… regolamento, … sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato”. c) Nel caso in cui venisse dichiarato che il principio di non discriminazione sancito dal summenzionato art. 3 va applicato: se tale principio implichi che una disposizione che prescrive il requisito della cittadinanza come quella figurante nell'art. 1, sub 4o), del regio decreto 27 giugno 1969 (“essere cittadino belga”) dev'essere considerata come non scritta e, di conseguenza, inefficace nei confronti dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee diversi dal Belgio.»
punto 2
Copia della sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte il 21 settembre 1978. Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), rappresentato dal suo amministratore generale sig. R. Masyn, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy, membro dell'Ufficio legale della Commissione, in qualità di agente, assistita dai sigg. Henri Scheyvaerts e Francis Herbert, avvocati del foro di Bruxelles. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione e di rimettere l'esame della causa alla Prima Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia

paragrafo 1
A — L' Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) dopo aver esposto gli antefatti, sottolinea che, anche se il regio decreto 27 giugno 1969 — che contempla i casi in cui lo status di benemerito della Nazione dà diritto alla pensione per lavoratori subordinati anticipata e non ridotta — si applica esclusivamente ai cittadini belgi, ciò non implica violazione del principio della parità di trattamento di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Il vantaggio contemplato dal suddetto decreto, infatti, rientra nelle prestazioni sociali istituite a favore delle vittime di guerra, prestazioni che il regolamento n. 1408/7,1 esclude dalla sua sfera d'applicazione. Richiamandosi alla sentenza 6 luglio 1978 pronunziata dalla Corte nella causa 9/78 «Gillard» (Racc. 1978, pag. 1661), l'ONPTS osserva che vista la somiglianza esistente tra questa e la presente causa, la Corte di giustizia non può nella fattispecie, se non confermare i principi ivi enunciati. L'ONPTS aggiunge che la genesi del regolamento 27 giugno 1969 mostra molto chiaramente che il legislatore belga considera la pensione anticipata non ridotta come un vantaggio attribuito alle vittime di guerra. Come risulta dalle dichiarazioni fatte dal ministro della previdenza sociale nella seduta del Senato belga del 23 febbraio 1955, i vantaggi attribuiti ai titolari dello status di benemerito della Nazione vanno infatti considerati come un regime di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, non già come un regime di prestazioni che rientrino nella previdenza sociale. Il loro finanziamento viene d'altronde garantito direttamente dallo Stato, mentre il finanziamento del regime di pensioni viene garantito dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, dato che lo Stato si limita, in tal caso, a corrispondere una sovvenzione annua. Ciò premesso, l'ONPTS ritiene che si possa risolvere la prima questione come segue : «L'art. 4, n. 4, del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408, va interpretato estensivamente, nel senso ch'esso comprende i vantaggi di cui al regio decreto 27 giugno 1969.» Nell'ipotesi che la Corte di giustizia si pronunci in tal senso, la soluzione delle altre questioni diviene priva di oggetto. B — La Commissione delle Comunità europee osserva anzitutto che il problema dibattuto nella fattispecie, è analogo a quello risolto dalla Corte nella sentenza 6 luglio 1978 (causa 9/78 «Gillard»). Quanto alla prima questione, dall'esame della legislazione belga, a suo avviso, risulta, fra l'altro, che, pur se è incontestabile che il principio della pensione anticipata rientra nell'ambito d'applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, il regio decreto 27 giugno 1969 parla nel suo titolo dello «status di benemerito della Nazione»; che il regio decreto 27 giugno 1969 è stato adottato a norma dell'art. 6, ultimo comma del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, a termini del quale: «Il Re può altresì … determinare, per ciascuna categoria di titolari dello status di benemerito della Nazione, i casi in cui questi sono ammessi alla pensione anticipata, il metodo di calcolo della pensione e la maniera in cui viene sopportato l'onere finanziario che risulta dall'applicazione delle norme ch'esso fissa»; che tutte le ipotesi formulate nell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1969 subordinano la pensione anticipata non ridotta ad un servizio reso durante un periodo di guerra o ad una prova subita durante o a seguito d'un siffatto periodo di guerra. In considerazione di questi elementi, risulta quindi che gli scopi ed i requisiti per l'attribuzione della pensione anticipata non ridotta, contemplata dal regio decreto del 1969, sono gli stessi di quelli della legislazione francese presa in considerazione dalla Corte nella sentenza Gillard. Tenuto conto del parallelismo, in fatto e in diritto, delle due fattispecie, ne consegue che alla prima questione, così come formulata dal giudice proponente, va data soluzione identica a quella data dalla Corte nella sentenza 6 luglio 1978. Pur ritenendo che una soluzione del genere renda priva di oggetto le altre questioni, la Commissione pensa cionondimeno che si debba, ad ogni buon fine, prendere posizione anche sulla seconda e sulla terza questione. Quanto alla seconda questione, essa osserva che anche a voler ammettere che l'attribuzione d'una pensione anticipata non ridotta, in ragione dello status di benemerito della Nazione, venga considerata come facente parte dei regimi di previdenza sociale che rientrano nella sfera d'applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, occorrerebbe riconoscere che il suddetto regolamento non contiene disposizioni particolari che limitino l'applicazione del principio della parità di trattamento in materia di pensioni di vecchiaia. Quanto alla terza questione, la sua soluzione si desume dalle numerose sentenze nelle quali la Corte di giustizia ha dichiarato che le clausole nazionali contrarie al divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza non si possono opporre al lavoratore migrante il quale, se ed in quanto sia in possesso degli altri requisiti cui è subordinata l'attribuzione della prestazione, deve quindi fruire di questa alla stessa stregua del lavoratore nazionale. Ciò premesso, la Commissione ritiene opportuno precisare ulteriormente, al dilà del testo delle questioni sollevate dal giudice nazionale ed al fine di fornigli ogni utile elemento d'interpretazione, la portata del principio della parità di trattamento, indipendentemente dall'applicazione del regolamento n. 1408/71. Il principio della parità di trattamento enunciato dall'art. 3 del suddetto regolamento non è, a suo avviso, se non un'applicazione particolare, nel settore contemplato dall'art. 51 del Trattato, del principio fondamentale di non discriminazione di cui all'art. 7 del Trattato. Tale principio è stato riprodotto, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, nell'art. 48, n. 2, del Trattato ed attuato dal regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. L'art. 7 di questo regolamento vieta qualsiasi discriminazione effettuata in base alla cittadinanza nelle condizioni d'impiego e di lavoro e dispone, al n. 2, che il lavoratore migrante deve godere nello Stato membro ospitante degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Nella fattispecie, sorge allora il problema del se la nozione di vantaggi sociali vada interpretata nel senso che essa comprende vantaggi quale quello attribuito dal regio decreto 27 giugno 1969. Avendo richiamato la giurisprudenza della Corte in materia, secondo la quale la nozione di vantaggi sociali di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, ha la portata più ampia possibile, la Commissione esprime il parere che una nozione del genere deve poter comprendere tutti i vantaggi attribuiti ai cittadini degli Stati membri e destinati a compensare in tutto o in parte la perdita o l'insufficienza del reddito, l'aumento o l'eccesso di oneri, o che miri a porre rimedio, in maniera più generale, alla situazione svantaggiosa dal punto di vista finanziario o materiale di determinate categorie di persone. Tale nozione non comprende i vantaggi previdenziali, dato che il Trattato CEE ha stabilito una base giuridica diversa per la realizzazione progressiva della libera circolazione dei lavoratori, da una parte (art. 49), e per il settore della previdenza sociale, d'altra parte (art. 51). Ciò non significa tuttavia che le prestazioni escluse dal settore della previdenza sociale, a termini dell'art. 4 del regolamento n. 1408/71, siano comprese nella nozione di vantaggi sociali di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68. Giusta i principi stabiliti dalla Corte di giustizia e nei casi da questa indicati, l'assistenza sociale e medica, così come intesa dall'avvocato generale nella causa 1/72 «Frilli», rientra senza dubbio nella nozione di vantaggi sociali. Del pari, sono comprese in tale nozione le prestazioni a favore delle vittime di guerra: esse fruiscono quindi del principio della parità di trattamento. Nella prospettiva — delineata dall'avvocato generale nella causa 7/75 — della realizzazione della «effettiva parità di trattamento con i cittadini in materia economica e delle prestazioni sociali», il fatto di poter fruire d'una pensione anticipata non ridotta, attribuita ai lavoratori nazionali nell'ambito di uno status di benemerito della Nazione, ricade certamente nella nozione di vantaggi sociali. L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 esclude quindi che il vantaggio possa esser rifiutato al lavoratore migrante unicamente in base alla cittadinanza. È certo legittimo chiedersi se la circostanza che l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 distingua chiaramente i regimi di prestazioni a favore delle vittime della guerra dai regimi previdenziali e d'assi stenza sociale non indichi che, in via più generale, i regimi a favore delle vittime della guerra, specialmente in ragione del rapporto molto stretto di benemerenza con lo Stato membro che li attribuisce, sono esclusi dall'applicazione della norma comunitaria, in particolare del principio della parità di trattamento come formulato in ispecie all'art. 7 dei regolamento n. 1612/68. Tuttavia la soluzione di una questione del genere non può esser se non negativa. La distinzione fatta nell'art. 4 del regolamento n. 1408/71 mira a delimitare l'ambito di applicazione materiale di questo, vale a dire il settore dell'art. 51 del Trattato che disciplina un particolare aspetto della libera circolazione dei lavoratori, mentre il principio della libera circolazione dei lavoratori è formulato nell'art. 48, n. 2, del Trattato, dato che le sole limitazioni possibili d'interpretazione restrittiva sono enumerate in maniera esauriente al n. 3. Pertanto, ove la suddetta distinzione manifestasse l'intento del legislatore comunitario di sottrarre i regimi a favore delle vittime della guerra, in via generale, al diritto comunitario, un principio del genere sarebbe illegittimo alla luce dell'art. 48, nn. 2 e 3 del Trattato. Tale principio non potrebbe infatti venir compreso nella facoltà lasciata agli Stati membri di adottare provvedimenti discriminatori giustificati da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica. Le ipotesi summenzionate al n. 3 dell'art. 48 riguardano tutte la ricerca d'un impiego e il diritto di esercitarlo, ma non riguardano le condizioni di esercizio di tale impiego. Esse non possono quindi riguardare le modalità di attribuzione di una pensione anticipata. Del resto, nella fattispecie non ci si può sottrarre all'applicazione del principio della parità di trattamento né in considerazione del particolare rapporto che unisce, per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi militari e le sue conseguenze, il cittadino allo Stato membro, né in considerazione della protezione e dell'aiuto particolari dovuti dallo Stato membro ai propri cittadini per quanto riguarda le conseguenze della guerra. Quanto al primo punto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'adempimento da parte di un lavoratore migrante d'un obbligo militare verso il proprio Stato è atto a produrre conseguenze nel campo delle condizioni d'impiego di tale lavoratore in un altro Stato membro, tanto che il lavoratore fruisce del principio della parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda i «vantaggi sociali» di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68. Quanto al secondo punto, risulta pure dalla giurisprudenza della Corte che il principio di non discriminazione di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso ch'esso riguarda del pari la speciale tutela che, per motivi di natura sociale, la legislazione d'uno Stato membro attribuisce a specifiche categorie di lavoratori. È certo concepibile che uno Stato membro subordini l'attribuzione di un vantaggio, nel campo dell'acquisto del diritto alla pensione, ad una o più condizioni obiettive riguardanti i servizi resi o le prove subite dal lavoratore: in tal caso, la categoria dei beneficiari è limitata anche rispetto ai cittadini dello stesso Stato membro e non sussiste discriminazione rispetto agli stranieri che non sono in possesso di tali requisiti. Il principio della parità di trattamento vieta cionondimeno, che quando il cittadino di un altro Stato membro è in possesso dei requisiti obiettivi e si trova quindi esattamente nella stessa situazione di taluni cittadini nazionali, che godono del vantaggio, l'attribuzione di questo gli sia rifiutata unicamente a causa della sua cittadinanza. Va d'altronde sottolineato che talune disposizioni legislative adottate nel Belgio confermano, se fosse necessario, che il rifiuto, basato unicamente sulla cittadinanza, d'attribuire a dei lavoratori cittadini degli Stati membri i vantaggi attribuiti nell'ambito dello status di benemerito della Nazione non è, nemmeno nel diritto nazionale, legittimato da considerazioni relative all'ordine pubblico o alla sanità pubblica. Il principio della parità di trattamento va, quindi, integralmente applicato. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene quindi che le questioni sollevate si possano risolvere come segue: «1) L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che detto regolamento non si applica a prestazioni sociali istituite a favore dei titolari d'una pensione d'invalidità di guerra, come il vantaggio di cui all'art. 1, n. 4, del regio decreto belga 27 giugno 1969. Tuttavia, l'attribuzione di siffatte prestazioni resta soggetta, a norma dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, al divieto di discriminazione basata sulla cittadinanza. 2) La seconda e la terza questione sono prive di oggetto.»

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), rappresentato dal sig. J. Peltot, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. J. Jonczy, in qualità di agente, assistita dall'avv F. Herbert, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'8 marzo 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 marzo 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 8 settembre 1978, pervenuta alla Corte il 21 dello stesso mese, la Cour du travail di Liegi ha sollevato varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3 e 4 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità».
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nel corso di una lite tra l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) di Bruxelles e un cittadino francese titolare, a partire dall'età di 60 anni, d'una pensione anticipata erogata dal suddetto Office.
punto 3
In forza dell'art. 5 del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, la pensione, liquidata nella misura normale all'età di 65 anni, può esser attribuita, a. scelta e a domanda dell'interessato, nei cinque anni che precedono l'età normale del pensionamento, ma in tal caso essa viene ridotta del 5 % per ciascun anno di anticipo.
punto 4
Cionodimeno, l'art. 1, n. 4, del regio decreto 27 giugno 1969, che contempla i casi in cui lo status di benemerito della Nazione dà diritto alla pensione per lavoratori subordinati anticipata e non ridotta, dispone che la summenzionata riduzione non si applica nei confronti dei cittadini belgi che hanno prestato servizio effettivo nelle forze armate alleate fra il 10 maggio 1940 e l'8 maggio 1945 e fruiscono di una pensione militare di invalidità, corrisposta da una nazione alleata per inabilità al lavoro cagionata da un evento bellico.
punto 5
Nella fattispecie l'interessato, essendo titolare, in forza della legislazione francese, d'una pensione militare di invalidità definitiva del 10 %, a seguito di una ferita subita in combattimento il 13 maggio 1940, reclama il vantaggio, attribuito da detta disposizione, della pensione anticipata non ridotta, invocando il principio della parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori cittadini d'un altro Stato membro, principio sancito dalla normativa comunitaria.
punto 6
Egli assume, che fatta eccezione per la cittadinanza, egli è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 4, del regio decreto 27 giugno 1969 per l'attribuzione del vantaggio sociale di cui trattasi, e che il rifiuto di tale beneficio implica una discriminazione fondata sulla cittadinanza, contraria al Trattato.
punto 7
Per risolvere tale problema, la Cour du travail di Liegi, statuendo in appello sulla sentenza del Tribunal du travail di Liegi che aveva accolto la domanda dell'interessato, ha sottoposto alla Corte le questioni seguenti: «a) Se l'art. 4, n. 4, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a norma del quale il regolamento stesso non si applica ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, vada interpretato restrittivamente nel senso che esso contempla solo una o più legislazioni, considerate nel loro complesso, che istituiscono e disciplinano uno o più regimi specifici di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, manifestamente estranei all'ambito dei regimi previdenziali esistenti, oppure estensivamente, nel senso ch'esso comprende anche talune disposizioni giuridiche particolari, come quelle contenute nel regio decreto 27 giugno 1969 che contempla i casi in cui lo status di benemerito della Nazione dà diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori subordinati anticipata e non ridotta — e segnatamente quelle di cui all'art. 1, sub. 4o), del suddetto regio decreto — le quali integrano il regime pensionistico belga concernente i lavoratori subordinati, istituito e disciplinato dal regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, contemplando la concessione, a carico diretto ed esclusivo dello Stato belga, di vantaggi “speciali” di pensione a favore delle varie categorie di titolari dello status di benemerito della Nazione, enumerate dalle stesse disposizioni. b) Nel caso in cui la Corte di giustizia si pronunziasse per un'interpretazione restrittiva dell'art. 4, n. 4, del regolamento CEE n. 1408/71: se la stessa Corte ritenga che, conformemente alla riserva figurante nell'art. 3, n. 1, in fine, di tale regolamento, il quale sancisce il principio della parità di trattamento “fatte salve le disposizioni particolari del (presente) regolamento”, possano esservi effettivamente nel suddetto regolamento oppure nel regolamento (CEE) n. 574/72, che ne stabilisce le modalità di attuazione, una o più disposizioni particolari le quali ostino, per quanto concerne la materia delle pensioni di cui trattasi, all'applicazione del principio secondo cui “le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del … regolamento, … sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato”. c) Nel caso in cui venisse dichiarato che il principio di non discriminazione sancito dal summenzionato art. 3 va applicato: se tale principio implichi che una disposizione che prescrive il requisito della cittadinanza come quella figurante nell'art. 1, sub 4o), del regio decreto 27 giugno 1969 (“essere cittadino belga”) dev'essere considerata come non scritta e, di conseguenza, inefficace nei confronti dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee diversi dal Belgio.»
punto 8
Onde risolvere la prima questione, è opportuno in sostanza esaminare se un vantaggio come quello di cui all'art. 1, 4o), del regio decreto belga 27 giugno 1969, possa considerarsi come una prestazione previdenziale ai sensi dell'art. 4, 1o, lett. c), del regolamento n. 1408/71 e rientri quindi nella sfera d'applicazione materiale di tale regolamento, sfera definita dal suddetto art. 4.
punto 9
Come precisa il giudice nazionale nella sentenza di rimessione, l'art. 1, 4o), del regio decreto belga 27 giugno 1969«integra il regime pensionistico belga concernente i lavoratori subordinati, istituito e disciplinato dal regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50».
punto 10
Cionondimeno, la circostanza che una disposizione di tale genere rientri o no in una normativa nazionale in materia di previdenza sociale non consente di per sé sola di pronunziarsi circa la natura di prestazione previdenziale, ai sensi del regolamento n. 1408/71, del vantaggio contemplato dalla suddetta disposizione.
punto 11
Infatti — come la Corte ha affermato nella sentenza 6 luglio 1978, pronunziata nella causa 9/78 (Gillard) — la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano si basa essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sui suoi scopi e sui criteri per la sua attribuzione.
punto 12
Dal fascicolo risulta che il vantaggio attribuito dalle disposizioni nazionali di cui trattasi ha lo scopo essenziale d'offrire ai lavoratori belgi, che hanno combattuto nelle forze armate alleate tra il 10 maggio 1940 e l'8 maggio 1945 e sono stati colpiti da inabilità al lavoro cagionata da un evento bellico, una testimonianza della gratitudine della Nazione per le prove subite in tale periodo, e di attribuire loro, coll'aumento del tasso di pensione anticipata, un vantaggio in considerazione dei servizi così resi al loro paese.
punto 13
Alla luce di questo scopo e delle condizioni d'attribuzione, un siffatto vantaggio non possiede le caratteristiche intrinseche d'una prestazione previdenziale ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento.
punto 14
L'art. 4 del regolamento n. 1408/71, che definisce la sfera d'applicazione materiale di tale testo, dispone, al n. 4, che il regolamento non si applica, fra l'altro «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze».
punto 15
Per questi motivi, la prima questione va risolta nel senso che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso comprende pure regimi particolari come quelli contemplati dall'art. 1, 4o), del regio decreto belga 27 giugno 1969, il quale contempla i casi in cui i titolari dello status di benemerito della Nazione hanno diritto alla pensione anticipata non ridotta.
punto 16
Alla luce di questa soluzione le altre questioni sollevate dal giudice nazionale divengono prive di oggetto.
punto 17
Cionondimeno, la Commissione sostiene nelle sue osservazioni che un vantaggio come quello della fattispecie, pur se non costituisce una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71, può tuttavia considerarsi come un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, «relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità» (GU 1968, n. L 257, pag. 2), e rientra quindi nella sfera d'applicazione di questo regolamento.
punto 18
Essa ne deduce che l'attribuzione d'un vantaggio del genere, pur se ésula dal regolamento n. 1408/71, ivi compreso l'art. 3, n. 1, resta soggetto al regolamento n. 1612/68, in particolare all'art. 7, n. 2, secondo il quale il lavoratore cittadino d'uno Stato membro gode, nel territorio degli altri Stati membri, «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
punto 19
È opportuno esaminare la fondatezza di una tesi del genere.
punto 20
Il regolamento n. 1612/68, emanato in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato e nell'ambito dei provvedimenti adottati dal regolamento del Consiglio 25 marzo 1964, n. 38 (GU 1964, n. 62, pag. 965), mira a realizzare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
punto 21
A tal fine esso dispone l'abolizione di qualsiasi disparità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori cittadini degli altri Stati membri per quanto riguarda le condizioni di impiego, di lavoro e di retribuzione, ed apre ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri nonchè ai membri della loro famiglia l'accesso ai vantaggi sociali e fiscali di cui fruiscono nello Stato d'impiego i lavoratori nazionali.
punto 22
Dal complesso delle sue disposizioni, nonchè dallo scopo perseguito, risulta che i vantaggi che tale regolamento estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini d'altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità nell'ambito della Comunità.
punto 23
Come è stato già accertato, un vantaggio come quello attribuito dalla legislazione nazionale belga di cui trattasi a determinate categorie di lavoratori nazionali trova invece la sua causa principale nei servizi che i beneficiari hanno reso in tempo di guerra al loro paese ed ha per finalità essenziale di offrire a tali cittadini nazionali un vantaggio in ragione delle prove subite per detto paese.
punto 24
Un vantaggio del genere, basato sullo status di benemerito della Nazione, non può quindi considerarsi come un vantaggio attribuito al lavoratore nazionale in ragione principalmente del suo status di lavoratore o di residente nel territorio nazionale e quindi non possiede le caratteristiche sostanziali dei «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
punto 25
Ne consegue che il vantaggio di cui trattasi non rientra nella sfera d'applicazione materiale del regolamento n. 1612/68 e non è quindi soggetto, per quanto riguarda i requisiti d'attribuzione, alle disposizioni di tale regolamento.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 26
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Liegi, con sentenza 8 settembre 1978, dichiara: L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso ch'esso contempla pure regimi particolari come quello di cui all'art. 1, 4o), del regio decreto belga 27 giugno 1969 che contempla i casi in cui i titolari dello status di benemerito della Nazione hanno diritto alla pensione anticipata non ridotta.

Firme

Mertens de Wilmars O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 maggio 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

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