Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 gennaio 1982, causa 65/81
Epigrafe
Nel procedimento 65/81,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
1. Francesco Reina, Stoccarda,
2. Letizia Reina, Stoccarda,
e
Landeskreditbank Baden-Württemberg, Ente di diritto pubblico,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, 1o comma, del Trattato CEE nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione)
composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: M. Dauses, referendario
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › 1 — Gli antefatti e il procedimento scritto
punto 1
L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257, pag. 2), recita:
«Articolo 7
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.»
punto 2
Nella causa principale, d'indole amministrativa, si tratta della concessione di un mutuo per la nascita di un figlio da parte della Landeskreditbank Baden-Württemberg, un ente di diritto pubblico, fornito di capacità giuridica, posto sotto il controllo del Land Baden-Württemberg. Questa concede, su domanda, in forza delle direttive del competente ministero del Baden-Württemberg relative alla concessione di mutui familiari, dei mutui «per evitare, attenuare o eliminare le difficoltà economiche delle famiglie» (punto 1 delle direttive), tra l'altro in ragione della nascita di un figlio.
Questi mutui sono concessi, a norma delle direttive, sino all'importo di DM 8000, in casi eccezionali sino a DM 12000, durano sette anni e sono senza interessi. La Landeskreditbank riceve a tal fine sovvenzioni dal Land Baden-Württemberg a carico del bilancio dello Stato.
Possono presentare apposita domanda, ai sensi delle direttive, i coniugi di cui almeno uno sia cittadino tedesco. Gli interessati devono aver stabilito la loro residenza, al momento della presentazione della domanda, nel Baden-Württemberg. I mutui per la nascita sono concessi soltanto se il reddito familiare netto mensile medio non superi un determinato importo.
Come è precisato nell'ordinanza di rinvio, le citate direttive del Ministero del Baden-Württemberg non sono normative giuridiche che attribuiscano direttamente diritti ai singoli. Il tribunale proponente le definisce piuttosto come norme di amministrazione interna, che vincolano la convenuta, nella sua qualità di autorità subordinata, soltanto nei confronti del Ministero, a svolgere i compiti a lei demandati; esse producono nei confronti dei singoli effetti giuridici indiretti, solo in quanto la Landeskreditbank non può, a pena di contravvenire al principio di uguaglianza, derogarvi senza ragioni obiettive nell'applicarle ai singoli casi.
Il giudice di rinvio specifica che la concessione del mutuo per la nascita è contemplata solo dalla legislazione del Baden-Württemberg. I mutui per la nascita sono considerati come sovvenzioni intese a contribuire all'incremento del tasso di natalità nella Repubblica federale di Germania e a limitare il numero di interruzioni della gravidanza.
punto 3
I ricorrenti nella causa principale, i coniugi Francesco e Letizia Reina, sono cittadini italiani, che risiedono nella Repubblica federale di Germania dove svolgono un'attività lavorativa subordinata. In occasione della nascita di due gemelli essi chiedevano di fruire del mutuo per la nascita. La Landeskreditbank respingeva la domanda con la motivazione che il mutuo può essere concesso, ai sensi delle direttive relative alla concessione di mutui familiari, solo se almeno uno dei coniugi è cittadino tedesco.
I ricorrenti adivano il Verwaltungsgericht di Stoccarda chiedendogli di obbligare la Landeskreditbank a concedere loro il mutuo per la nascita.
Il giudice adito riteneva che la propria decisione dipendesse dal se, anche per i cittadini degli Stati membri, la concessione del mutuo possa essere subordinata alla condizione che almeno uno dei coniugi sia cittadino tedesco. Esso sospendeva perciò il procedimento e sottoponeva, ai sensi dell'art 177 del Trattato CEE, alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«1. Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257), vada interpretato nel senso che esso equipara i cittadini d'altri Stati membri della Comunità economica europea ai cittadini dello Stato ospitante anche nel caso in cui, in forza di direttive interne all'amministrazione che non creano un diritto soggettivo, un istituto di credito di diritto pubblico conceda su domanda, ai coniugi il cui reddito non superi un certo massímale, in occasione della nascita di un figlio e al fine di evitare, mitigare od eliminare i problemi di natura economica, mutui senza interessi per i quali il Land Baden-Württemberg versa al suddetto istituto, nella misura degli stanziamenti contemplati di volta in volta nel bilancio preventivo dello Stato, sovvenzioni destinate a compensare gli interessi non percepiti, in base, fra l'altro, alla considerazione che è necessario, mediante provvedimenti d'aiuto alle famiglie, combattere la denatalità nella Repubblica federale di Germania e diminuire il numero delle interruzioni volontarie della gravidanza.
2. Nel caso in cui l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 non sia applicabile, se l'art. 7, 1o comma, del Trattato del 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità economica europea, vada interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui sopra, esso osta a che venga effettuata una differenziazione fra i cittadini d'altri Stati membri e i cittadini dello Stato ospitante ai fini della concessione di mu- tui per la nascita».
punto 4
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria nella Corte il 30 marzo 1981.
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Landeskreditbank del Baden-Württemberg, rappresentata dai sigg. Hanke e Stehle, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Manfred Beschel.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 16 settembre 1981, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare la causa, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, alla Terza Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 3
Per finire la Commissione propone di risolvere come segue le questioni pregiudiziali.
paragrafo 4
«1. L'art 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257) deve essere interpretato nel senso che esso comprende anche vantaggi come i mutui per la nascita descritti nell'ordinanza di rinvio del Verwaltungsgericht di Stoccarda.
2. La soluzione della seconda questione è superflua».
punto 1
La Lande s kreditbank del Baden-Württemberg sostiene anzitutto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è inammissibile, perché il Verwaltungsgericht di Stoccarda quando ha emanato l'ordinanza di sospensione del procedimento e di rinvio non aveva composizione conforme alle disposizione in materia del diritto processuale tedesco.
a) Sulla prima questione la Landeskreditbank assume che la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE implica solo la soppressione delle discriminazioni fondate sulla cittadinanza «per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro», e quindi presuppone un nesso funzionale con la qualità di lavoratore subordinato. L'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1612/68 è limitato in funzione dello stesso criterio.
I mutui per la nascita di cui trattasi non costituiscono «vantaggi sociali» per il lavoratore ai sensi dell'art. 7, n. 2, del citato regolamento, né la loro concessione rientra nelle «altre condizioni di lavoro» ai sensi dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE. Lo status attuale o precedente di lavoratore subordinato non è presupposto per la concessione del mutuo. Né, per il calcolo dei massimali di reddito, dai quali dipende la concessione del mutuo, è rilevante la fonte da cui il reddito deriva. Manca pertanto qualsiasi nesso giuridico con la qualità di lavoratore dipendente o col precedente esercizio di una attività lavorativa dipendente. Non si può inoltre ravvisare alcun effettivo ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori di altri Stati membri nel fatto che il mutuo per la nascita sia concesso ai cittadini tedeschi celibi e ai coniugi di cui almeno uno possieda la cittadinanza tedesca.
La Landeskreditbank sostiene inoltre che i mutui per la nascita sono concessi in primo luogo per motivi di politica demografica, per ovviare alla flessione del tasso di natalità fra la popolazione tedesca del Baden-Württemberg. Questo tasso è notevolmente inferiore a quello registrato fra gli stranieri che vivono in quel Land. La concessione del mutuo per la nascita rappresenta perciò un attestato di benemerenza per gli oneri sopportati in ragione della nascita e dell'educazione dei figli. Essa non si può considerare come un ingiustificato privilegio per i cittadini tedeschi perché è intesa semplicemente a colmare il relativo deficit di nascite accusato dalla popolazione tedesca nei confronti della popolazione straniera.
Il Trattato CEE non vieta agli Stati membri di trattare diversamente i propri cittadini e gli stranieri per quanto concerne i diritti e gli obblighi inerenti allo status di cittadino. La limitazione della cerchia dei beneficiari del mutuo ai cittadini tedeschi o ai coniugi di cui almeno uno abbia la cittadinanza tedesca costituisce, tenuto conto degli scopi di politica demografica delle concessioni del mutuo, una misura avente lecitamente un orientamento nazionale nell'ambito della concessione di diritti connessi allo status di cittadino.
Il mutuo per la nascita non deve neppure essere considerato come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, perché rappresenta una prestazione concessa una tantum dal Land, di sua spontanea volontà, con mezzi finanziari limitati; gli interessati non hanno un vero e proprio diritto a fruire del mutuo, il quale viene concesso soltanto fino ad esaurimento dei fondi di volta in volta stanziati a questo scopo nel bilancio annuale del Land.
Inoltre la limitazione della concessione del mutuo per la nascita ai cittadini tedeschi è giustificata anche dal punto di vista economico della garanzia del rimborso del mutuo. Infatti, durante il periodo del rimborso, i lavoratori stranieri spesso tornerebbero al loro paese d'origine, e quindi non sarebbe certamente possibile, in caso di inadempimento del loro obbligo di rimborso, esperire utilmente un'azione giudiziaria nei loro confronti.
Per finire occorre ancora richiamare l'attenzione sul fatto che il disposto dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 esulerebbe dalla sfera di competenza determinata dal diritto primario della Comunità, se si volesse interpretarlo nel senso che esso si riferisce anche al mutuo per la nascita. Infatti la Comunità è competente soltanto ad adottare norme intese a rimuovere gli ostacoli di diritto o di fatto che si oppongono alla mobilità dei lavoratori nell'ambito della Comunità. Orbene, il fatto che in uno Stato membro siano riservati mutui per la nascita ai cittadini di questo Stato, per influenzare positivamente il loro comportamento procreativo e equilibrare un deficit di nascite nei confronti dei cittadini stranieri, non costituisce affatto ostacolo all'attuazione della piena libertà di circolazione dei lavoratori. Gli artt. 48 e segg. del Trattato CEE non vietano, né autorizzano a vietare, norme in materia di politica demografica aventi un orientamento nazionale.
b) Circa la seconda questione la Landeskreditbank fa notare che il divieto generale di discriminazione di cui all'art. 7 del Trattato CEE non trova applicazione se si applica la disposizione specifica dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE; comunque non è lecito far derivare dall'art. 7 conseguenze di ampia portata come quelle scaturenti dall'art. 48, n. 2. Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 7 è limitato espressamente alla sfera d'applicazione del Trattato CEE e concerne soltanto i settori ricompresi nell'ambito dell'integrazione economica voluta dal Trattato CEE, tra i quali non figurano gli specifici provvedimenti di politica demografica di cui trattasi.
punto 2
a) La Commissione delle Comunità europee osserva, sulla prima questione, che si tratta di stabilire se la concessione di mutui per la nascita contemplata dalle direttive del Ministero del Baden-Württemberg vada considerata come «vantaggi sociali» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. A questo proposito occorre anzitutto esaminare se la concessione di tale mutuo possa sostanzialmente ritenersi costituire un vantaggio sociale. In caso affermativo occorre poi accertare se le considerazioni, che — come dichiara il giudice proponente — hanno indotto le autorità competenti a stanziare i fondi necessari nel bilancio o l'obiettivo dell'efficace impiego di tali fondi, giustifichino l'esclusione dei cittadini di altri Stati membri da questi vantaggi.
Per il loro carattere generale i mutui per la nascita di cui trattasi sono senz'altro da considerare come «vantaggi sociali». Essi sono intesi ad agevolare le famiglie che hanno un reddito modesto e che si trovano a dover sostenere oneri economici in ragione della nascita di un figlio. Il vantaggio economico per il beneficiario consiste nel fatto che egli riceve il mutuo senza interessi.
Bisogna però considerare che questo vantaggio non è concesso esclusivamente ai lavoratori, e che quindi l'esistenza di un rapporto di lavoro non è affatto requisito giuridico per la concessione di un mutuo per la nascita.
La Corte di giustizia ha già ammesso nella sentenza 30 settembre 1975 (causa 32/75, Cristini, Race. 1975, pag. 1081) che il riferimento ai «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, non può essere interpretato in senso restrittivo, ma si riferisce a tutti i vantaggi sociali e tributari, a prescindere dal fatto che essi siano connessi o no ad un contratto di lavoro. La Corte di giustizia ha quindi tenuto conto della particolare importanza del diritto alla libera circolazione.
Nemmeno la tesi della Landeskreditbank, secondo cui non sussiste alcun diritto alla concessione di un mutuo per la nascita, è convincente, giacché il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7. n. 2, del regolamento impone di garantire alla cerchia di persone interessate, alle stesse condizioni che valgono per i lavoratori nazionali, l'accesso ad un vantaggio sociale. Ciò significa che i lavoratori provenienti da altri Stati membri hanno diritto, allo stesso modo dei lavoratori nazionali, a che la competente autorità esamini la loro domanda e ne decida l'esito in funzione dei criteri all'uopo stabiliti.
Poiché quindi il mutuo del tipo descritto costituisce sostanzialmente un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento, occorre ancora stabilire se le considerazioni che sono alla base dell' istituzione dei mutui familiari consentano la restrizione della concessione di tali vantaggi ai cittadini tedeschi.
La Corte di giustizia si è rifiutata, nella sentenza 31 maggio 1979 (causa 207/78, Even, Race. 1979, pag. 2019), di includere una determinata prestazione sociale nella sfera d'applicazione dell'art. 7, n. 2, perché questa prestazione non spettava a qualunque cittadino dello Stato interessato, ma soltanto a coloro i quali, in ragione di qualifiche personali, cioè il fatto di aver reso servizi al loro paese in tempo di guerra, andava attribuito uno status particolare, che li distingueva dagli altri lavoratori, ivi compresi i connazionali.
Nel presente contesto, invece, le citate considerazioni del legislatore del Land non valgono ad attribuire uno status particolare, sostanzialmente giustificato, ai cittadini tedeschi. La considerazione che i mutui per la nascita devono contribuire a impedire le interruzioni di gravidanza, non può, manifestamente, essere addotta come obiettiva giustificazione per l'attribuzione di tale status particolare. Nemmeno dallo scopo di politica demografica perseguito con le stanziamento di fondi in bilancio, cioè quello di contenere la flessione del tasso di natalità, risulta in alcun modo la necessità di riservare i vantaggi di cui trattasi ai cittadini tedeschi. Gli Stati membri possono certamente perseguire fini di politica demografica mediante provvedimenti sociali; ciò tuttavia non conferisce loro il diritto di operare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri.
Infine nemmeno l'intento di impiegare efficacemente dei limitati mezzi a disposizione giustifica la limitazione ai soli cittadini tedeschi dei vantaggi sociali di cui qui si discute. Le sole considerazioni fiscali non sono di massima idonee, nella sfera d'applicazione del Trattato, ad escludere dai vantaggi sociali i cittadini di altri Stati membri.
b) La soluzione della seconda questione diventa pertanto inutile. In via subordinata la Commissione osserva che le considerazioni relative all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 valgono anche per il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza sancito all'art. 7, n. 1, del Trattato CEE, che è concretizzato dagli artt. 48 e segg. del Trattato CEE e dal diritto comunitario derivato, su di essi fondato.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 29 ottobre 1981 la Landeskreditbank Baden-Württemberg, rappresentata dalla sig.ra Irene Kessler; il Governo italiano, rappresentato dal sig. Guido Fienga, avvocato dello Stato; e la Commissione delle CCEE, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, hanno presentato osservazioni orali e risposto alle domande della Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le conclusioni all'udienza del 10 dicembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 17 febbraio 1981, pervenuta alla Corte il 30 marzo 1981, il Verwaltungsgericht di Stoccarda ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 7, 1o comma, del Trattato CEE nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257, pag. 2).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia amministrativa, vertente sulla concessione di un mutuo di natalità, fra una coppia di lavoratori, cittadini italiani residenti nella Repubblica federale di Germania, e la Landeskreditbank Baden-Württemberg, ente di diritto pubblico posto sotto la tutela del Land Baden-Württemberg.
punto 3
In ossequio a direttive impartitele dalle competenti autorità del Land Baden-Württemberg, la Landeskreditbank concede a richiesta dei mutui, fra l'altro in occasione della nascita di un figlio. I mutui di natalità, esenti da interessi grazie alle sovvenzioni del Land, durano sette anni ed hanno un importo massimo di DM 800C, che può giungere a DM 12000 in casi eccezionali. Essi possono essere concessi alle coppie solo se uno almeno dei coniugi è cittadino tedesco e se il reddito familiare non supera un determinato massimo. Secondo i dati forniti dal giudice nazionale, questo sistema di prestiti di natalità è stato istituito per contribuire all'aumento delle nascite presso la popolazione tedesca e per limitare il numero delle interruzioni della gravidanza.
punto 4
Nella fattispecie, i ricorrenti nella causa principale, coniugi Reina, chiedevano la concessione di un mutuo in occasione della nascita di due gemelli. Avendo la Landeskreditbank Baden-Württemberg rifiutato loro il mutuo per il motivo che, secondo le direttive sopra menzionate, il mutuo poteva essere concesso solo se almeno uno dei coniugi era cittadino tedesco, in coniugi Reina hanno adito il Verwaltungsgericht di Stoccarda, contestando la conformità di questo requisito al diritto comunitario.
punto 5
Ritenendo necessaria una pronunzia della Corte per poter pronunziare la sentenza, il Verwaltungsgericht di Stoccarda ha sollevato le seguenti questioni:
«1. Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257), vada interpretato nel senso che esso equipara i cittadini d'altri Stati membri della Comunità economica europea ai cittadini della Stato ospitante anche nel caso in cui, in forza di direttive interne all'amministrazione che non creano un diritto soggettivo, un istituto di credito di diritto pubblico conceda su domanda, ai coniugi il cui reddito non superi un certo messimale, in occasione della nascita di un figlio e al fine di evitare, mitigare od eliminare i problemi di natura economica, mutui senza interessi per i quali il Land Baden-Württemberg versa al suddetto istituto, nella misura degli stanziamenti contemplati di volta in volta nel bilancio preventivo dello Stato, sovvenzioni destinate a compensare gli interessi non percepiti, in base, fra l'altro, alla considerazione che è necessario, mediante provvedimenti d'aiuto alle famiglie, combattere la denatalità nella Repubblica federale di Germania e diminuire il numero delle interruzioni volontarie della gravidanza.
2. Nel caso in cui l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 non sia applicabile, se l'art. 7, 1o comma, del Trattato del 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità economica europea, vada interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui sopra, esso osta a che venga effettuata una differenziazione fra i cittadini d'altri Stati membri e i cittadini dello Stato ospitante ai fini della concessione di mutui di natalità».
SENTENZA › In diritto › Sulla procedura
punto 6
La Landeskreditbank contesta l'ammissibilità della domanda pregiudiziale in quanto l'ordinanza di rinvio non sarebbe stata pronunziata del Verwaltungsgericht nella sua composizione normale. Il Verwaltungsgericht avrebbe statuito nella composizione di tre giudici togati mentre il diritto processuale tedesco esigerebbe inoltre la partecipazione di due giudici onorari.
punto 7
In proposito va ricordato che, a norma dell'art. 177 del Trattato, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni di diritto comunitario che le vengono sottoposte da un giudice di uno degli Stati membri. Secondo l'economia di questa disposizione, spetta alla Corte, onde accertare la propria competenza, lo stabilire se il proponente sia un giudice di uno Stato membro. Non le spetta tuttavia, data la ripartizione delle funzioni fra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione e processuali del diritto nazionale. La Corte deve quindi attenersi al provvedimento di rinvio emesso da un giudice di uno Stato membro, fino a che esso non sia stato posto nel nulla in seguito ad un'impugnazione eventualmente contemplata dal diritto nazionale.
punto 8
Da queste considerazioni si desume che la Corte, adita dal giudice di uno Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato, è competente, a norma di detta disposizione, a risolvere le questioni sottopostele, senza che sia necessario accertare previamente se il provvedimento di rinvio sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione giudiziaria e processuali del diritto nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 9
Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, vada interpretato nel senso che la nozione di vantaggio sociale contemplata da detta disposizione comprende i mutui senza interessi di natalità concessi da un istituto di credito di diritto pubblico, in ossequio a direttive e con l'aiuto finanziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde favorire la natalità.
punto 10
La Landeskreditbank deduce in primo luogo che questa disposizione non può essere applicata ai mutui di cui trattasi data la mancanza di qualsiasi nesso fra la concessione del mutuo e la qualità di lavoratore del beneficiario e dato che il rifiuto di concederlo non ostacola affatto la mobilità dei lavoratori nella Comunità.
punto 11
Va ricordato che il regolamento n. 1612/68, adottato per l'attuazione, in particolare, dell'art. 49 del Trattato, onde realizzare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, stabilisce all'art. 7, n. 1, che il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può, nel territorio degli altri Stati membri, essere trattato, a causa della sua cittadinanza, in modo diverso dai lavoratori nazionali, per quanto riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro. Il n. 2 dello stesso articolo aggiunge che detto lavoratore vi gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
punto 12
Come la Corte ha più volte affermato, da ultimo nella sentenza 31 maggio 1979 (Even, 207/78, Race. pag. 2019), si desume da queste disposizioni come pure dallo scopo perseguito che i vantaggi che il regolamento estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità.
punto 13
Ne consegue che i mutui di natalità, come quelli cui si riferisce il giudice nazionale, possiedono, in linea di principio, i requisiti che consentono di considerarli come vantaggi sociali da attribuirsi ai lavoratori di tutti gli Stati membri senza alcuna discriminazione a causa della cittadinanza, in particolare in considerazione del loro scopo che è quello di alleviare, per le famiglie a basso reddito, il peso degli oneri finanziari connessi alla nascita di un figlio.
punto 14
La Landeskreditbank contesta questa conseguenza sostenendo che i mutui di natalità, come quelli di cui trattasi, esulano dalla nozione di vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, giacché sono concessi soprattutto per considerazioni di politica demografica nel senso che tendono a combattere la diminuzione delle nascite presso la popolazione tedesca. Si tratterebbe quindi di un provvedimento adottato nel campo dei diritti politici, necessariamente connesso alla cittadinanza, e che sarebbe perciò sottratto all'impero degli artt. 38 e segg. del Trattato e delle norme adottate per la loro attuazione.
punto 15
Va rilevato che, in linea di principio, gli Stati membri, in mancanza di attribuzioni della Comunità in fatto di politica demografica come tale, possono perseguire gli scopi di questa politica, sia pure mediante provvedimenti sociali. Ciò non implica tuttavia che la Comunità ecceda dai limiti dei propri poteri per la sola ragione che l'esercizio di questi pregiudica i provvedimenti adottati in ossequio a detta politica. I mutui di natalità non possono quindi essere considerati sottratti all'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone né, più precisamente, dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, per il solo fatto di essere concessi per considerazioni di politica demografica.
punto 16
La Landeskreditbank ha dedotto inoltre che i mutui di cui trattasi sono delle prestazioni volontarie, concesse nei limiti dei mezzi di bilancio a tale scopo votati, di guisa che non sussisterebbe alcun diritto a fruire delle prestazioni stesse. Così pure, si dovrebbe tener conto del fatto che numerosi lavoratori stranieri rientrano nel paese di origine prima della scadenza del termine stabilito per il rimborso del mutuo, il quale sarebbe di conseguenza messo a repentaglio.
punto 17
Va tuttavia osservato in proposito che la nozione di vantaggio sociale di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento comprende non solo le agevolazioni attribuite come diritto ma anche quelle concesse discrezionalmente. In quest'ultimo caso, il principio della parità di trattamento esige che l'accesso alle agevolazioni sia dato ai cittadini di altri Stati membri alle stesse condizioni che ai cittadini nazionali in base alle stesse direttive che disciplinano la concessione dei mutui a questi ultimi.
punto 18
Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, va interpretato nel senso che la nozione di vantaggio sociale contemplata da questa disposizione comprende i mutui senza interessi di natalità concessi da un istituto di credito di diritto pubblico, in base a direttive e con l'aiuto finanziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde incoraggiare la natalità. Detti prestiti vanno quindi concessi ai lavoratori di altri Stati membri alle stesse condizioni che ai lavoratori nazionali.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
paragrafo 1
La seconda questione, che è stata sollevata solo per il caso di soluzione negativa della prima, non abbisogna di soluzione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei riguardi delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
statuendo sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Stoccarda, con ordinanza 17 febbraio 1981, dichiara:
L'art. 7, n. 2. del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, va interpretato nel senso che la nozione di vantaggio sociale contemplata da questa disposizione comprende i mutui senza interessi di natalità concessi da un istituto di credito di diritto pubblico, in base a direttive e con l'aiuto finanziario dello Stato, a famiglie a basso reddito, onde incoraggiare la natalità. Detti prestiti vanno quindi concessi ai lavoratori di altri Stati membri alle stesse condizioni che ai lavoratori nazionali.
Firme
Touffait
Mackenzie Stuart
Everling
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 gennaio 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Terza Sezione
A.
Touffait