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Sez. 3, Sentenza n. 12905 del 13/07/2004 (Rv. 574488 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione di merito unitamente alla decisione sulla conseguenza - Proponibilità dell'impugnazione ordinaria e non del regolamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574488-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per "decisione di merito" s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia - per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione - risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri "decisione di merito", come tale impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza quella con cui la Corte d'Appello, investita dell'appello contro una sentenza resa dal tribunale, prima di pronunziare sulla questione di competenza aveva esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sull'ammissibilità dell'atto di riassunzione, sulla ritualità dell'atto di appello per vizio di procura e sull'esistenza di un giudicato in ordine alla stessa questione di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)