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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017 (Rv. 644387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Inammissibilità per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità a seguito della novella del rito di cassazione del 2016 - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), in caso di inammissibilità del controricorso perchè tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l’unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. E, Legge 25/10/2016 num. 197, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)