Sez. 5 - , Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018 (Rv. 649941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Controricorso - Inammissibilità - Soccombenza del ricorrente - Rimborso degli onorari di difesa al resistente - Procedimento camerale dinanzi - Limitazione a quelli relativi alla memoria scritta - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale ipotesi detta condanna deve limitarsi all'attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ossia all'unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. F, Legge 25/10/2016 num. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)