Sez. 3, Sentenza n. 896 del 14/02/1986 (Rv. 444426 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RAPPORTO FRA RETRAENTE E RETRATTATO - ESTRANEITÀ DEL CONCEDENTE - VENDITORE - TRANSAZIONE INTERVENUTA FRA LE PARTI DI DETTO RAPPORTO - PARTECIPAZIONE DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VANTAGGI TRAIBILI DALLO STESSO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RAPPORTO FRA RETRAENTE E RETRATTATO - ESTRANEITÀ DEL CONCEDENTE - VENDITORE - TRANSAZIONE INTERVENUTA FRA LE PARTI DI DETTO RAPPORTO - PARTECIPAZIONE DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VANTAGGI TRAIBILI DALLO STESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Il diritto di riscatto agrario attiene esclusivamente ad un rapporto bilaterale fra retraente e retrattato, rispetto al quale il concedente-venditore rimane estraneo, tanto sul piano sostanziale, che su quello processuale. Ne consegue che la transazione intervenuta sul diritto medesimo fra le parti del suddetto rapporto è valida ed operante indipendentemente dalla partecipazione dell'alienante, salvi restando i vantaggi che lo stesso, quale terzo beneficiario del contratto, possa trarre dalla relativa stipulazione. (V 3050/82, mass n 420981).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1965, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)