Sez. 3, Sentenza n. 3050 del 17/05/1982 (Rv. 420981 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - OGGETTO - ACCORDO DI NATURA TRANSATTIVA - AMMISSIBILITÀ - PARTECIPAZIONE DIRETTA O DELEGATA DEL TERZO BENEFICIARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - OGGETTO - ACCORDO DI NATURA TRANSATTIVA - AMMISSIBILITÀ - PARTECIPAZIONE DIRETTA O DELEGATA DEL TERZO BENEFICIARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché nel contratto a favore di terzi non sussistono limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione da farsi al terzo, ben può costituire oggetto di tale negozio un accordo di natura transattiva, senza che l'efficacia di questo postuli la partecipazione diretta o delegata del terzo beneficiario alla relativa stipula (nelle forme di cui all'art. 1965 cod. civ.), essendo ciò in contrasto con la struttura, la portata e l'ambito di operatività del contratto a favore di terzi. (nella specie: avendo, in pendenza del giudizio, una delle parti transatto la lite con altro soggetto impegnandosi a rinunziare "all'Azione pendente", l'altra parte, quale terzo beneficiario aveva invocato tale transazione, ed il giudice del merito aveva dichiarato che il giudizio non poteva più proseguire. La C.S. in base allo enunciato principio ha confermato tale decisione). (V 1317/80, mass n 404839; (V 2663/76, mass n 381441; (V 29/74, mass n 367519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)