diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10869 del 11/05/2006 (Rv. 589028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Mobilità del personale ausiliario sanitario - Disciplina di cui al d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 - Condizioni di applicabilità - Estensione all'ipotesi di destinazione, senza modifica delle mansioni, da un reparto ad altro ubicato nella stessa sede di servizio - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità della disciplina ordinaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Ai sensi degli artt. 11 e 81 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990, concernente il personale del comparto del Servizio nazionale), l'istituto della mobilità nell'ambito dell'ente sanitario è definito come utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o in servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione. Pertanto, tale disciplina normativa non è applicabile all'ipotesi (come nella specie) di destinazione, con le stesse mansioni, da un reparto ad altro appartenente alla stessa sede di servizio. Per questo tipo di mobilità interna, invece, l'atto di esercizio del relativo potere è compreso tra quelli che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (ai sensi dell'art. 5, comma secondo, d. lgs. n. 165 del 2001) ed è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del cod. civ., delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 2, commi secondo e terzo, e art. 51). Qualora non sussistano i presupposti per ricorrere alla disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ. (che tutela il lavoratore esclusivamente contro le dequalificazioni professionali e nei casi di mutamento del luogo geografico di esecuzione della prestazione), la garanzia per il lavoratore è apprestata dai principi generali, alla cui stregua il datore di lavoro non può adottare atti modificativi delle modalità di esecuzione della prestazione in modo arbitrario o discriminatorio, ovvero in contrasto con il precetto di buona fede e correttezza. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del complessivo principio enunciato, ha respinto il ricorso del dipendente sanitario nei cui riguardi era stata attuata, senza demansionamento, una semplice mobilità interna dal reparto di originaria assegnazione a quello di chirurgia, rilevando, altresì, la sufficienza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata che, con congruo accertamento di merito, non specificamente contestato, aveva escluso ogni profilo di illegittimità del provvedimento adottato in funzione della necessità di riorganizzazione del servizio e rispettando le intese con le organizzazioni sindacali).

Riferimenti normativi: DPR 28/11/1990 num. 384 art. 11, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 81, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)