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Sez. L, Sentenza n. 2649 del 11/02/2004 (Rv. 570052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | "Ius variandi " - Presupposti - Relativa valutazione - Giudici di merito - Devoluzione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)