Sez. L, Sentenza n. 708 del 22/01/1992 (Rv. 475407 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi | Riscatto del periodo di laurea - Termine per il versamento della somma relativa - Natura essenziale ex D.M. 19 febbraio 1981 - Interpretazione di tale decreto in tal senso - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Figurativi
Il decreto ministeriale che stabilisce le tariffe di riscatto dei periodi figurativi di contribuzione è un atto non normativo ma di negoziazione pubblico-amministrativa, la cui interpretazione va perciò condotta non in base ai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi ma secondo le regole legali di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti amministrativi, pur se con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti. Pertanto, in controversia relativa al riscatto del periodo di laurea, è incensurabile in sede di legittimità, ove immune da violazioni delle predette regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione esente da vizi, l'interpretazione del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, compiuta dal giudice del merito, nel senso della natura essenziale, ex art. 1457 cod. civ., del termine stabilito per il versamento della somma, con la conseguente decadenza, in ipotesi di mancato rispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457, Preleggi art. 1, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 novies CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)