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Sez. L, Sentenza n. 1831 del 20/02/1995 (Rv. 490546 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Riscatto del periodo del corso legale di laurea - Contestazione della decadenza dal relativo diritto da parte dell'ente assicuratore nei gradi di merito - Deduzione in Cassazione del carattere essenziale del termine per il versamento della somma richiesta, senza aver prima sollevato la questione relativa all'interpretazione del decreto ministeriale, di determinazione delle tariffe di riscatto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490546-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'istituto assicuratore che nei gradi di merito abbia contestato il diritto dell'assicurato al riscatto del periodo del corso legale di laurea sotto il profilo della decadenza dell'interessato, per il mancato rispetto del termine fissato per il versamento, non può validamente dedurre in sede di legittimità - una volta esclusa dal giudice di merito la configurabilità di una decadenza perché non prevista dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - che ha carattere essenziale il termine indicato per il versamento della somma richiesta, in relazione ai criteri di determinazione delle tariffe di riscatto, dato che il giudizio sulla essenzialità o meno del termine non può prescindere dall'interpretazione del decreto ministeriale di determinazione delle tariffe di riscatto, oltre che dello specifico provvedimento di ammissione al riscatto, e cioè da un giudizio di fatto non svolto nella fase di merito perché non era stata sollevata a suo tempo la relativa questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)