Sez. L, Sentenza n. 356 del 21/01/1989 (Rv. 461488 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI - FABBISOGNO LAVORATIVO MINIMO DEL FONDO - ART. 7 DEL D.L. N. 7 DEL 1970 - MODIFICA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI - FABBISOGNO LAVORATIVO MINIMO DEL FONDO - ART. 7 DEL D.L. N. 7 DEL 1970 - MODIFICA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 9 DEL 1963.*
Con riguardo al requisito del fabbisogno lavorativo minimo del fondo per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, l'art. 7, d.l. n. 7 del 1970 non modifica la disposizione dell'art. 3 della legge n. 9 del 1963, che quantifica tale fabbisogno in 104 giornate annue di lavoro, ma si limita ad indicare uno strumento flessibile e differenziato per accertare il suddetto fabbisogno lavorativo dei fondi nelle varie zone, prevedendo che per l'accertamento, ai fini previdenziali e retributivi, delle giornate di lavoro necessarie per la coltivazione del fondo si applicano i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura, quali stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni ed alle consuetudini locali. (V 6840/86, mass n 448947; (V 4371/84, mass n 436276).*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)