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Sez. L, Sentenza n. 4810 del 02/05/1995 (Rv. 492075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Coltivatore diretto - Sussistenza della qualifica - Presupposti - Abitualità delle attività - Estremi - Effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore - Entità - Fabbisogno di mano d'opera per la lavorazione del fondo - Portata.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

Presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, sono, in primo luogo, la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi ovvero il diretto ed abituale allevamento e governo del bestiame (art. 2 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047), dovendosi intendere realizzato il requisito dell'abitualità quando le suddetta attività vengano svolte in modo esclusivo o almeno prevalente, e cioè quando esse impegnano il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituiscono la sua maggiore fonte di reddito (art. 2, secondo e terzo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 9); è necessario altresì che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore (che presuppone il requisito della convivenza a carico) non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 2, primo comma, della legge da ultimo citata) e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (artt. 3, primo comma, e 4 della stessa legge), da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)