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Sez. U, Sentenza n. 11399 del 19/06/1982 Ud. (dep. 26/11/1982) Rv. 156405 - 01

REATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IN GENERE - OMESSA CESSIONE DI VALUTA ESTERA NON SUPERIORE A L. 5.000.000 - FIGURA AUTONOMA DI REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156405-01

REATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IN GENERE - OMESSA CESSIONE DI VALUTA ESTERA NON SUPERIORE A L. 5.000.000 - FIGURA AUTONOMA DI REATO - FATTISPECIE.*

Ai fini della distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi del reato occorre tener presente il bene giuridico protetto. Ne deriva che, poiché la legislazione valutaria è volta a tutelare il monopolio dei mezzi di pagamento all'estero, la entità del bene sottratto nella previsione dell'art. 1, commi terzo e sesto, decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, non riveste natura meramente accidentale, che è tipica della circostanza, trattandosi di elemento specializzante di un'autonoma figura di reato. (fattispecie di omessa cessione nell'aprile 1977 all'ufficio italiano cambi di valuta estera per l'ammontare di lire 3.513.379. La Corte, sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto applicabile l'amnistia ex art. 1 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413). (V mass n 146650; (V mass n 142530).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)