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Sez. 3, Sentenza n. 7576 del 25/03/1983 Ud. (dep. 23/09/1983) Rv. 160259 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ESPORTAZIONE DI VALUTA SENZA AUTORIZZAZIONE - OGGETTIVITÀ GIURIDICA PARTICOLARE: TUTELA DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ECONOMIA NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1983-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160259-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ESPORTAZIONE DI VALUTA SENZA AUTORIZZAZIONE - OGGETTIVITÀ GIURIDICA PARTICOLARE: TUTELA DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ECONOMIA NAZIONALE.*

Il trasferimento all'estero di valuta nazionale o straniera senza la prevista autorizzazione determina la lesione degli interessi pubblici valutari, che costituiscono l'oggettività giuridica particolare del reato punito dall'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976 n. 159 ("Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie") e che si sostanziano nella salvaguardia dell'integrità, esclusività ed efficienza della gestione governativa della pubblica economia nazionale nella sfera valutaria, attinente ai rapporti economici, finanziari e monetari con altri paesi. (V mass n 158765; (V mass n 158521; (V mass n 156405; (V mass n 155849; (Conf mass n 151950; (Conf mass n 149105).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)