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Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 05/05/1990 (Rv. 467017 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467017-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - RILEVABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il difetto del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche nel giudizio di legittimità, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, che la relativa prova deve risultare dagli Atti già acquisiti al giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato. (Conf 619/78, mass n 389932; (Conf 2224/69, mass n 341582).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)