Sez. 2, Sentenza n. 4538 del 04/08/1979 (Rv. 401039 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - VERBALI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI - FIRMA DELL'APPALTATORE CON RISERVA - MANCATA APPOSIZIONE DELLA RISERVA - EFFETTI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - VERBALI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI - FIRMA DELL'APPALTATORE CON RISERVA - MANCATA APPOSIZIONE DELLA RISERVA - EFFETTI.*
A norma dell'art 16 RD 25 maggio 1895 n 350, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori devono essere sottoposti per la firma all'appaltatore il quale puo firmarli con riserva; ne consegue che, ove manchi l'apposizione della riserva, i fatti registrati si presumono accertati iuris et de iure, compresa la circostanza implicita che la sospensione sia stata legittimamente disposta, ai sensi dell'art 30 del vigente capitolato generale delle opere dipendenti dal ministero dei LL PP, approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063. (V 2486/1973, mass n 365913).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)