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Sez. 1, Sentenza n. 6911 del 15/12/1982 (Rv. 424565 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - DISCIPLINA DELL'ONERE DELLA RISERVA E DELLE CONSEGUENTI DECADENZE A CARICO DELL'APPALTATORE - ILLEGITTIMITÀ DERIVANTE DALL'ESSERE CONTENUTA IN UN ATTO NORMATIVO DI NATURA REGOLAMENTARE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE O DELLA PARITETICITÀ CONTRATTUALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424565-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - DISCIPLINA DELL'ONERE DELLA RISERVA E DELLE CONSEGUENTI DECADENZE A CARICO DELL'APPALTATORE - ILLEGITTIMITÀ DERIVANTE DALL'ESSERE CONTENUTA IN UN ATTO NORMATIVO DI NATURA REGOLAMENTARE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE O DELLA PARITETICITÀ CONTRATTUALE - INSUSSISTENZA.*

La disciplina dell'Onere della riserva e delle conseguenti decadenze a carico dell'appaltatore di opere pubbliche non può ritenersi illegittima per il fatto che essa sia contenuta in un atto normativo di natura regolamentare, quale il R.d. 25 maggio 1895 n. 350, poiché questo trae origine dalla potestà regolamentare conferita al governo dagli artt. 346 e 364 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F sui lavori pubblici, e le decadenze conseguenti all'inerzia o al silenzio dell'appaltatore si ricollegano ad una presunzione di inesistenza dei presupposti di sue maggiori pretese, per accettazione tacita delle registrazioni e delle prescrizioni dell'amministrazione o per acquiescenza a situazioni eventualmente controvertibili. La detta disciplina manifestamente non viola né il principio della buona fede, in quanto la soggezione di uno dei contraenti ad un Onere, che può essere assolto con la semplice osservanza dell'ordinaria diligenza, deriva appunto da una disciplina nota e predeterminata, né quello della pariteticità contrattuale, nei limiti in cui esso opera nell'ambito dei lavori pubblici, poiché di questo costituisce anzi espressione, nel senso che, con la riserva, l'appaltatore oppone la sua valutazione in ordine ad elementi capaci di alterare il sinallagma, e richiama, in definitiva, l'amministrazione committente alla sua osservanza, pretendendo che gli venga data ragione della diversa valutazione degli elementi anzidetti. (V 4538/79, mass n 401039; (V 2047/79, mass n 398429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2966, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 346, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 364, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)