Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 03/10/1973 (Rv. 365913 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - MANCATA FORMULAZIONE DI RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE ALL'ATTO DELLA SOSPENSIONE E DELLA RIPRESA DEI LAVORI - INSERZIONE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTABILITA FINALE DI RISERVE RELATIVE A MAGGIORI SPESE DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - MANCATA FORMULAZIONE DI RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE ALL'ATTO DELLA SOSPENSIONE E DELLA RIPRESA DEI LAVORI - INSERZIONE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTABILITA FINALE DI RISERVE RELATIVE A MAGGIORI SPESE DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Negli appalti di opere pubbliche l'appaltatore che nel sottoscrivere il verbale di sospensione dei lavori e successivamente quello di ripresa degli stessi non abbia formulato alcuna riserva, non puo utilmente inserire nella sottoscrizione della contabilita finale riserve relative a maggiori spese asseritamente derivanti dalla sospensione dovuta a fatto dell'amministrazione committente, del resto l'eventuale impossibilita di precisazione del quantum puo costituire ragione di esonero dall'osservanza dell'Onere di precisare l'esatto ammontare del compenso, non gia di quello di formulazione della riserva poiche, al momento della ripresa dei lavori, la serie causale era venuta a cessare.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 16, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 36, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)