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Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 05/07/1985 (Rv. 441577 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - PREVIA INDICAZIONE NEL RICORSO IN APPELLO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441577-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - PREVIA INDICAZIONE NEL RICORSO IN APPELLO - NECESSITÀ - LIMITI.*

Nel nuovo rito del lavoro, seppure l'ammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti non incorre nel divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., tuttavia è necessario che tali documenti siano indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado a norma dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434 dello stesso codice, tranne che il collegio, ritenendoli indispensabili, li ammetta di ufficio nell'Esercizio del proprio potere discrezionale, non sindacabile - anche nel caso di mancato suo Esercizio - in Sede di legittimità. (V 4689/82, mass n 422630; (V 5095/80, mass n 408951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)