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Sez. L, Sentenza n. 4689 del 19/08/1982 (Rv. 422630 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422630-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'ammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti, pur non soggiacendo al divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., esige tuttavia che tali documenti siano stati indicati nell'atto introduttivo (del giudizio di secondo grado), a norma dell'art. 415 n. 5 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434 dello stesso codice; né da tale condizione può prescindersi nelle controversie in tema d'Invalidità pensionabile (in relazione alla norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ.), tranne che la documentazione medica che la parte intende produrre sia relativa ad aggravamenti od infermità certificati in epoca posteriore al deposito del ricorso in appello. (V 3048/81, mass n 413604; (Conf 5095/80, mass n 408951, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)