Sez. L, Sentenza n. 4474 del 05/03/2015 (Rv. 634787 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Inadempimento del datore di lavoro relativo al risarcimento del danno da declaratoria di nullità del termine - Rifiuto del lavoratore di accettare la nuova sede di lavoro - Illegittimità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
In tema di eccezione "inadimplenti non est adimplendum", è contrario a buona fede e, quindi, illegittimo, ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, cod. civ., il rifiuto del lavoratore di accettare la nuova sede di lavoro a fronte dell'inadempimento del datore, il quale abbia omesso di erogargli una somma a titolo di risarcimento del danno derivante della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, giacché l'inadempimento in questione, non riguardando il corrispettivo della prestazione, non inerisce direttamente al sinallagma fra le obbligazioni facenti capo alle parti del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)