Sez. L, Sentenza n. 2581 del 12/04/1986 (Rv. 445667 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO - NATURE DI SANZIONI CIVILI - PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL QUINTUPLO DELLO SGRAVIO INDEBITAMENTE APPLICATO, IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO EX ART. 18, NONO COMMA, DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - NATURA DI PENA CIVILE A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE SANZIONATORIO - MODIFICABILITÀ O RIDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO - NATURE DI SANZIONI CIVILI - PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL QUINTUPLO DELLO SGRAVIO INDEBITAMENTE APPLICATO, IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO EX ART. 18, NONO COMMA, DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - NATURA DI PENA CIVILE A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE SANZIONATORIO - MODIFICABILITÀ O RIDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
A differenza delle somme aggiuntive dovute nel caso di violazione delle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria (da versarsi al fondo adeguamento pensioni a norma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218) - che costituiscono sanzioni civili per il rafforzamento dell'Obbligo contributivo ed il ristoro del danno cagionato dal suo inadempimento, da determinarsi caso per caso, ad opera dell'istituto assicuratore - il pagamento (di una somma pari al quintuplo dello sgravio indebitamente applicato) imposto al datore di lavoro dal nono comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089) ha il diverso carattere esclusivamente sanzionatorio di pena civile a fini di prevenzione e di repressione, senza che il relativo importo (da versare alla gestione per la disoccupazione involontaria) sia modificabile o riducibile né dall'i.N.P.S. né dal giudice. (V 3891/81, mass n 414542; (Conf 6579/80, mass n 410379, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)