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Sez. L, Sentenza n. 6579 del 20/12/1980 (Rv. 410379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO - NATURA DI SANZIONE CIVILE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL QUINTUPLO DELLO SGRAVIO INDEBITAMENTE APPLICATO, IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO EX ART 18, NONO COMMA, DEL DL N 918 DEL 1968 - NATURA DI PENA CIVILE A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE SANZIONATORIO - MODIFICABILITA O RIDUCIBILITA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA DELL'ART 18, NONO COMMA, CITATO IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO - NATURA DI SANZIONE CIVILE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL QUINTUPLO DELLO SGRAVIO INDEBITAMENTE APPLICATO, IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO EX ART 18, NONO COMMA, DEL DL N 918 DEL 1968 - NATURA DI PENA CIVILE A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE SANZIONATORIO - MODIFICABILITA O RIDUCIBILITA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA DELL'ART 18, NONO COMMA, CITATO IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*

A differenza delle somme aggiuntive dovute nel caso di violazione delle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria (da versarsi al fondo adeguamento pensioni ex art 23 della legge 4 aprile 1952 n 218) - che costituiscono sanzioni civili per il rafforzamento dello Obbligo contributivo ed il ristoro del danno cagionato dal suo inadempimento, da determinarsi caso per caso, ad opera dell'istituto assicuratore - il pagamento (di una somma pari al quintuplo dello sgravio indebitamente applicato) imposto al datore di lavoro dal nono comma dell'art 18 del DL 30 agosto 1968 n 918 (nel testo sostituito dall'art 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n 1089) ha il diverso carattere esclusivamente sanzionatorio di pena civile a fini di prevenzione e di repressione, senza che il relativo importo (da versarsi alla gestione per la disoccupazione involontaria) sia modificabile o riducibile dall'INPS, ne dal giudice. La diseguaglianza delle situazioni cui le due sanzioni si riferiscono esclude, infine, che la diversita di trattamento giuridico delle stesse possa far sorgere alcun fondato sospetto d'illegittimita costituzionale del nono comma dell'art 18 suddetto in relazione all'art 3 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)