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Sez. L - , Ordinanza n. 15799 del 17/05/2022 (Rv. 664709 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO | Impiego pubblico - Personale ATA - Sospensione cautelare per procedimento penale - Assegno alimentare - Condanna penale - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664709-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO

In tema di pubblico impiego contrattualizzato (nella specie, personale ATA), qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato di condanna, l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, non è ripetibile, poiché non ha natura retributiva, ma assistenziale, trovando fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta "medio tempore" dipendente.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 82, Contr. Coll. 04/08/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)