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Sez. 3, Sentenza n. 6100 del 20/03/2006 (Rv. 588370 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Proposizione dell'opposizione - Apertura di un procedimento in forma contenziosa - Conseguenze - Decisione - Con sentenza - Necessità - Pronuncia in forma di decreto privo dei requisiti sostanziali della sentenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588370-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicché l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e sostanziali (quale il rispetto del principio del contradditorio) richiesti per le sentenze, nonché in caso di provenienza da un giudice al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento, il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella specie, in applicazione dei principi sopra riportati la S.C. ha dichiarato inammissibile il rimedio dell'immediato ricorso per cassazione proposto avverso il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di diniego della conversione del pignoramento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)