Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 21/04/2004 (Rv. 572994 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Procedimento di cognizione - Oggetto - Valutazione della legittimità degli atti dell'esecuzione - Poteri del giudice - Potere - dovere di acquisire il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione - Configurabilità - Rigetto della domanda per mancata produzione dell'atto impugnato - Legittimità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere - dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione; non è legittimo quindi il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente dell'atto contro cui si oppone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 488, Cod. Proc. Civ. art. 518, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)