Sez. 3, Ordinanza n. 967 del 22/01/2003 (Rv. 561040 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Proposizione dell'opposizione - Apertura di un procedimento in forma contenziosa - Conseguenze - Decisione - Con sentenza - Necessità - Pronuncia in forma di ordinanza priva dei requisiti sostanziali della sentenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicché l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e sostanziali (quale il rispetto del principio del contradditorio) richiesti per le sentenze (nonché, come nella specie, in caso di provenienza da un giudice - quello dell'esecuzione - al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento), il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il rimedio dell'immediato ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)