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Sez. 4, Sentenza n. 3446 del 22/10/2004 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 230814 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Attività sportiva pericolosa - Rafting - Morte di un partecipante - Organizzatore e istruttore - Responsabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230814-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il titolare della ditta individuale che organizza l'attività sportiva di rafting e l'istruttore addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una posizione di garanzia (o di "protezione") nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti all'esercitazione a seguito dell'incidente verificatosi nel corso della discesa lungo il fiume. (Nella specie, la Corte ha individuato concreti elementi di colpa sia nella condotta del titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole intensità della corrente, che nei confronti dell'istruttore, per non aver interrotto la discesa e per non essere stato in grado di governare l'imbarcazione ed evitare l'impatto con una roccia, impatto che causava il rovesciamento del mezzo e l'annegamento del passeggero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)