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Sez. 4, Sentenza n. 34620 del 27/05/2003 Ud. (dep. 21/08/2003) Rv. 228403 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Responsabile di attrezzature sportive e ricreative - Posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli utilizzatori - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228403-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela della incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod. civ., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (Fattispecie relativa ad un circuito per "go-karts", risultato carente di barriere idonee ad evitare l'uscita di pista dei veicoli, tanto da consentire che il mezzo condotto da un minorenne, che ne aveva perso il controllo, abbattesse la protezione esistente e si schiantasse contro un ostacolo esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)