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Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 (Rv. 607645 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Effetti della sentenza - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato - Necessità - Conseguenze applicative in relazione a sentenza che subordina l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo.
Stato
decisa il 2009-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607645-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 cod. civ., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)