Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 28/07/2010 (Rv. 614625 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Pronunce di cui all'art. 2932 cod. civ. - Natura costitutiva - Efficacia - Passaggio in giudicato - Necessità - Frazionamento non approvato - Domanda ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato; ne consegue che - dovendosi prendere in considerazione non la situazione esistente al momento della domanda, bensì quella esistente al momento della pronuncia - il promissario acquirente è legittimato ad agire facendo valere il diritto che scaturisce dal preliminare non adempiuto, ben potendo gli eventuali ostacoli di natura formale (nella specie, approvazione del frazionamento) essere rimossi prima della sentenza costitutiva di trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)