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Sez. 3, Sentenza n. 4453 del 14/01/2021 Cc. (dep. 04/02/2021) Rv. 280373 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Modificazione dell’imputazione contestata in sede di accordo delle parti – Obbligo del giudice di motivare sul punto – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280373-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena priva di qualsiasi motivazione in ordine alla derubricazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, originariamente contestato, nell'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 della medesima norma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)