Sez. 2, Sentenza n. 6859 del 21/01/2015 Cc. (dep. 17/02/2015) Rv. 262573 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Modificazione dell'imputazione contestata in sede di accordo delle parti - Obbligo del giudice di motivare sul punto - Necessità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di sentenza di patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto con argomenti privi di vizi logici del percorso motivazionale seguito, specie nell'ipotesi in cui, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini diversi rispetto all'imputazione originariamente contestata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza di applicazione pena, nella quale il giudice aveva omesso qualsiasi motivazione circa la derubricazione del reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, originariamente contestato, nell'ipotesi più lieve prevista e punita dall'art. 75, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)