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Sez. 6 - , Sentenza n. 13836 del 16/01/2019 Cc. (dep. 29/03/2019) Rv. 275371 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Limiti previsti dall'art.448, comma 2-bis, cod.pro.pen. - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275371-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è ammissibile il ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con il quale si deduca l'erronea diversa qualificazione del fatto contenuto in sentenza cui il giudice è pervenuto sulla base di una motivazione meramente apparente. (Fattispecie relativa a fatti originariamente contestati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificati come ipotesi lieve mediante l'utilizzo di una formula di stile che non conteneva alcun effettivo apprezzamento delle modalità della condotta, caratterizzata dalla detenzione di un quantitativo apprezzabile di stupefacente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 bis com. 2, Legge 23/06/2017 num. 107 art. 1 com. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)