Sez. 1, Sentenza n. 5559 del 19/05/1995 (Rv. 492363 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Matrice e rimorchio immatricolati prima della entrata in vigore del D.L. n. 16 del 1987 - Rispetto della lunghezza massima di m.18 - Controllo da parte del conducente o del titolare della licenza di trasporto - Onere - Sussistenza - Annotazione sulla carta di circolazione dello "abbinamento" - Rilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
L'onere del conducente di un autotreno o del titolare della relativa licenza di trasporto di controllare direttamente il rispetto della lunghezza massima di m. 18, ai sensi e dopo la data di entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16 (convertito in legge 30 marzo 1987 n. 132), modificativo dell'art. 58 quarto comma del codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sussiste anche nel caso di motrice e rimorchio in precedenza immatricolati, con l'annotazione sulla carta di circolazione dello "abbinamento" all'epoca previsto, e, pertanto, non osta, in presenza di lunghezza eccedente l'indicato limite, alla configurabilità di violazione del citato art. 58 Peraltro, detta annotazione di abbinamento, integrando certificazione amministrativa circa il rispetto del limite medesimo, è idonea ad ingenerare al riguardo affidamento non colpevole, e, quindi, è valorizzabile dal giudice del merito, con riferimento all'elemento soggettivo dell'infrazione, al fine di evidenziare la esimente di cui all'art. 3 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n.689.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 32, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 32, Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 5, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)