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Sez. 1, Sentenza n. 8787 del 09/09/1997 (Rv. 507721 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore determinato da ignoranza inevitabile - Incidente sull'ambito di applicazione della norma sanzionatoria - Rilevanza - Mancata previsione espressa dall'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 4 D.L. n. 370 del 1987 alle violazioni delle disposizioni del Regolamento CEE n. 968 del 1989 - Efficacia scriminante dell'errore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507721-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Anche rispetto agli illeciti amministrativi opera l'efficacia scriminante dell'errore - purché determinato da ignoranza inevitabile - sulla liceità del fatto vietato, secondo i principi fissati in materia penale dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale; tale efficacia scriminante opera non solo rispetto all'ignoranza relativa alle norme che individuano gli elementi della condotta vietata, ma anche (e a maggior ragione) rispetto alle norme che, ricollegando alla suddetta condotta l'applicazione di una sanzione, la qualificano come illecito amministrativo. (Nella specie il pretore, in sede di opposizione a ordinanza - ingiunzione emessa per violazione dell'art. 16 regolamento CEE n. 968 del 1989, violazione sanzionata dall'art. 4 D.L. n. 370 del 1987, aveva ritenuto che la mancanza di ogni richiamo nella norma sanzionatoria alle prescrizioni dettate dal regolamento CEE n. 968 del 1989 fosse tale da giustificare il convincimento, da parte dell'opponente, della sua inapplicabilità alla violazione delle suddette disposizioni. In applicazione del suesposto principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Regolam. Comunitario del 1987 num. 822 art. 16, Decreto Legge 07/09/1987 num. 378 art. 4, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)